Come si svolge
Fasi comuni a tutte le procedure di mediazione. Valore dell'accordo. Mediazione obbligatoria e procedimento giudiziario.
La mediazione è solo apparentemente informale, perchè vi sono alcune fasi comuni a tutti i casi di mediazione che ne garantiscono il buon funzionamento. E' bene ricordare che, oltre alla procedura prevista per la mediazione civile dal D.lgs 28/2010 vi sono anche normative di settore che, in settori quali il turismo, il consumo, ecc, prevedono particolari procedure.
Inoltre ogni organismo di solito ha un proprio regolamento con il quale disciplina la procedura di mediazione.
LA PREPARAZIONE
E' una fase essenziale per il buon esito della mediazione. Il mediatore incontra tutti i soggetti interessati e raccoglie informazioni sulla controversia.
LA SESSIONE CONGIUNTA INIZIALE
Il mediatore invita le parti in lite ad un incontro congiunto nel quale illustra in primo luogo come si svolgerà la mediazione. Tutti i partecipanti sono invitati ad esporre il loro punto di vista. Se le parti sono accompagnate dai rispetti avvocati, questi ultimi espongono le loro relazioni introduttive.
E' bene ricordare che le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento.
LE SESSIONI PRIVATE
Il mediatore raccoglie separatamente informazioni confidenziali da ciascuna parte il lite e cerca di individuare gli ostacoli all'accordo. E' possibile che si rendano necessari più incontri. In questa fase vengono ricercati gli ostacoli non giuridici all'accordo e si cerca di raffrontare il valore dell'accordo con i costi e i rischi della lite.
LA SESSIONE CONGIUNTA SUCCESSIVA
Il mediatore nuovamente le parti insieme. Ogni singolo aspetto della controversia viene chiarito e le parti vengono incoraggiate a ricercare delle soluzioni "creative"
LA CHIUSURA DELLA MEDIAZIONE
Se è stato raggiunto un accordo il mediatore ne riepiloga i termini e lo mette per iscritto. E' possibile anche che le parti chiedano al mediatore di fare loro una proposta. Nell'accordo possono essere inserite clausole riguardanti la risoluzione di controversie successive.
IL VERBALE
La mediazione si chiude sempre con un "verbale" redatto dal mediatore e, se presenti, con l’assistenza dei consulenti delle parti. Dal verbale risulta se la mediazione ha avuto un esito negativo o positivo.
- Esito positivo: se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
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Esito negativo: Se la mediazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta dallo stesso formulata.
Il valore dell'accordo
L'accordo è un contratto tra le parti. Può avere due tipi di efficacia:
- efficacia negoziale: vincolerà le parti come se avessero firmato un contratto e, se una delle parti non lo rispetta, l’altra potrà usare i rimedi previsti dalla legge a secondo del tipo di contratto in cui si sostanzia l’accordo (ad es., se l’accordo che chiude la mediazione è una transazione, si prenderanno in considerazione i rimedi risolutori previsti dalle norme del codice civile che disciplinano il contratto di transazione);
- efficacia di titolo esecutivo: il verbale è omologato su istanza di parte e previo accertamento della sua regolarità formale con decreto del presidente del tribunale: in tal caso acquista valore di titolo esecutivo, ovvero costituisce un titolo idoneo per avviare nei confronti della parte inadempiente un procedimento di esecuzione forzata e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
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La mediazione civile obbligatoria e il procedimento giudiziario
Nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria (ex D.lgs) il tentativo è condizione di procedibilita' e deve essere esperito entro 4 mesi dalla proposizione della domanda. Nel caso in cui ciò non avvenga, si potra' comunque procedere con l'azione giudiziaria ma il giudice, rilevata tale circostanza, fissa un'udienza dopo la scadenza dei 4 mesi, assegnando alle parti un termine di 15 giorni per procedere al tentativo obbligatorio. Nella mediazione obbligatoria se le parti non trovano un accordo il mediatore redige un verbale nel quale da' atto del mancato accordo e formula una propria proposta.
Il contenuto di questa proposta giochera' un ruolo fondamentale nel procedimento giudiziario poiche' se la sentenza del giudice corrispondera' interamente al contenuto della proposta, la parte vincitrice che ha rifiutato la proposta del mediatore sara' condannata al pagamento delle spese sostenute dalla controparte.
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