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In quali casi

Quando svolgere una mediazione. In quali materie è possibile mediare. Quando la mediazione è facoltativa e quando obbligatoria.

 

Restando escluse le questioni penali e in generale i diritti indisponibili, ogni qual volta si voglia evitare il costo di una causa giudiziaria tra privati, imprese e anche nel caso in cui sia coinvolto un ente pubblico si può proporre la mediazione.

 

E' meglio mediare quando:

  • le parti sono interessate a mantenere in vita la loro relazione (per ragioni professionali o perchè ci si deve "frequentare")
  • i costi diretti e indiretti superano i benefici di una eventuale vittoria processuale
  • il fattore tempo è essenziale
  • le parti manifestano la volontà di voler trovare un accordo ma non sanno come
  • il negoziato è fallito per questioni di "principio"
  • in gioco ci sono differenze culturali o sistemi legislativi differenti
  • i soggetti coinvolti sono tanti

 

E' obbligatorio mediare quando:

Il nostro ordinamento prevede diversi casi in cui è necessario tentare una mediazione, prima di poter rivolgersi ad un giudice. L’art. 5  del Decreto Legislativo 28 del 4 marzo 2010,  impone il tentativo di mediazione per le cause aventi ad oggetto:

  • diritti reali (proprietà, usufrutto, pegno, ipoteca, ecc.)
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di azienda
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
  • risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari* e finanziari

 

Per quanto riguarda le altre materie previste dall’art. 5, e cioè le controversie in materia di condominio e il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, l’entrata in vigore dell’obbligatorietà della mediazione è stata rimandata al 20 marzo 2012 (rinvio effettuato dal "decreto milleproroghe", legge 23 febbraio 2011, n. 10)

 

Altri casi di conciliazione obbligatoria

Oltre ai casi di mediazione obbligatoria introdotti e disciplinati dal Decreto Legislativo 28 del 4 marzo 2010, nel nostro ordinamento esistono normative di settore che prevedono il tentativo obbligatorio di conciliazione:

  • telecomunicazioni (disciplina e caratteristiche sul sito del Corecom)
  • lavoro (prima di andare davanti al giudice del lavoro è necessario fare un tentativo di conciliazione dinnanzi alla Commissione di conciliazione, presso la Direzione provinciale del lavoro
  • diritto societario (D.Lgs. 5/2003)
  • rapporti tra investitori e risparmiatori (Dlgs 179/2007) e rapporti tra banche e clientela (Dlgs 385/2003)
  • subfornitura (l. 192/1998)

 

*Settore bancario: i soggetti coinvolti possono decidere se applicare la procedura prevista dalla normativa di settore oppure conciliare ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010. In ogni caso il tentativo di mediazione è obbligatorio.
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