Clausole di conciliazione
Alcune clausole conciliative adottate dai Servizi di conciliazione delle Camere arbitrali o delle Camere di commercio
Clausola di conciliazione
"Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente contratto al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera [...]."
Clausola di conciliazione (standard Unioncamere)
"Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera [...] e risolte secondo il Regolamento di conciliazione da questa adottato."
Clausola di conciliazione (Foro competente)
"Le parti sottoporranno al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera [...] qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o in relazione allo stesso.
In caso di mancato raggiungimento di un accordo, le parti saranno libere di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria."
Clausola conciliativa e arbitrale societaria (per statuti e atti costitutivi)
"Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno sottoposte a un tentativo di conciliazione secondo quanto stabilito dal Regolamento del Servizio di conciliazione adottato dalla Camera [...], che le parti dichiarano di conoscere e accettare.
Nel caso in cui il tentativo fallisca, la controversia sarà risolta con un arbitrato disciplinato dal Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di [...]."
Clausola Intercent-ER
Dal 2008, a seguito della stipula di un protocollo d'intesa con la Regione Emilia-Romagna e Unioncamere, IntercentER, l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, inserisce in tutte le sue convenzioni la c.d. clausola conciliativa, la quale prevede che il fornitore e l'Agenzia o l'Amministrazione conivolta si impegnino, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, ad esperire un tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio.
Esempio di clausola conciliativa inserita in Convenzione:
"Articolo 29 - Conciliazione presso la CCIAA
1.
Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l’Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2.
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente."

