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Clausole di conciliazione

Alcune clausole conciliative adottate dai Servizi di conciliazione delle Camere arbitrali o delle Camere di commercio

Clausola di conciliazione

"Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente contratto al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera [...]."

 

Clausola di conciliazione (standard Unioncamere)

"Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera [...] e risolte secondo il Regolamento di conciliazione da questa adottato."

 

Clausola di conciliazione  (Foro competente)

"Le parti sottoporranno al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera [...] qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o in relazione allo stesso.

In caso di mancato raggiungimento di un accordo, le parti saranno libere di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria."

 

Clausola conciliativa e arbitrale societaria (per statuti e atti costitutivi)

"Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno sottoposte a un tentativo di conciliazione secondo quanto stabilito dal Regolamento del Servizio di conciliazione adottato dalla Camera [...], che le parti dichiarano di conoscere e accettare.

Nel caso in cui il tentativo fallisca, la controversia sarà risolta con un arbitrato disciplinato dal Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di [...]."

 

Clausola Intercent-ER

Dal 2008, a seguito della stipula di un protocollo d'intesa con la Regione Emilia-Romagna e Unioncamere, IntercentER, l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, inserisce in tutte le sue convenzioni la c.d. clausola conciliativa, la quale prevede che il fornitore e l'Agenzia o l'Amministrazione conivolta si impegnino, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, ad esperire un tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio.

Esempio di clausola conciliativa inserita in Convenzione:

"Articolo 29 - Conciliazione presso la CCIAA
1.
Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l’Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2.
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente."

 

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